La cura della persona e dell’ambiente di lavoro come opportunità di crescita per le organizzazioni

Welfare aziendale e premi di risultato: la legge di Stabilità 2017 aiuta le imprese

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di Roberto Corno*

La legge di Stabilità 2017 prosegue, con virtuosa coerenza, la strada intrapresa nel 2015 dal Governo Renzi con la legge 208/15, per incentivare la produttività delle imprese, il collegamento tra risultati d’impresa e remunerazione delle persone e il trasferimento del welfare dallo Stato alle imprese.
Nel 2015 il Legislatore, con i commi 182-184 dell’articolo 1 della Legge 208/15 ha reso strutturale nel nostro ordinamento una misura –in precedenza apparsa a titolo sperimentale negli anni 2012-2014 e poi ‘neutralizzata’ lo scorso anno– per incentivare l’orientamento delle imprese verso un misurabile incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione –tutte misure in grado di aumentare la competitività delle singole imprese e nel complesso del ‘sistema Italia’– coinvolgendo e quindi premiando il principale fattore di tale incremento ossia le persone.
Il meccanismo incentivante infatti prevede la possibilità, per le imprese virtuose –ossia quelle imprese che attraverso un apposito percorso (condiviso e quindi contrattato con i lavoratori attraverso le loro rappresentanze sindacali) riescano a incrementare uno o più fattori legati alla produttività– di erogare ai propri dipendenti un premio ‘defiscalizzato’ quindi più ‘ricco’.
In pratica al verificarsi delle condizioni previste dai diversi piani di incremento della produttività, il datore di lavoro potrà erogare ai propri dipendenti un premio, assoggettato a una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali Regionali e Comunali, pari al 10%, riducendo così in modo drastico il ‘cuneo fiscale’ su tali emolumenti e, cosa ancora più interessante, è prevista la possibilità, per i lavoratori di optare per l’erogazione di tali premi in servizi e beni di welfare.

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Come è noto, servizi e beni erogati dal datore di lavoro nell’ambito di un piano di welfare non costituiscono reddito in capo al lavoratore e non costituiscono neppure base imponibile per i contributi permettendo quindi anche un importante saving di costi al datore di lavoro.
Questa norma, a parere di chi scrive, ha un importante valore, oltre che giuridico, pedagogico in quanto induce, incentivandoli, comportamenti moderni e adeguati all’accentuata competitività del contesto economico da parte degli imprenditori ed è nel suo complesso fortemente innovativa nel panorama del nostro ordinamento. Collega infatti la produttività al capitale umano attraverso la richiesta di un ineludibile percorso che preveda innanzitutto una condivisione di interessi tra impresa e lavoratori rafforzando quindi l’idea di azienda come ‘bene comune’, ipotizzando un ruolo moderno delle organizzazioni sindacali, e rendendo inderogabile all’imprenditore la definizione di precisi (e misurabili) obiettivi e la loro comunicazione a tutti i dipendenti.
In questo modo l’imprenditore è incentivato a realizzare quell’imprescindibile attività di orientamento degli sforzi di tutti, all’interno della propria organizzazione, verso il raggiungimento di specifici risultati che è propria delle imprese di successo.

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Altro aspetto di forte innovazione è il fatto che la norma riconosce, per la prima volta, valore premiale ai sistemi di welfare, facendo un’inversione a ‘U’ rispetto agli orientamenti in materia espressi in precedenza dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero (pareri che erano sempre più astratti da una realtà di imprese piccole medie e grandi che già negli anni precedenti hanno seguito la pratica della ‘welfarizzazione’ dei premi).
La conseguenza più apprezzabile di tale nuovo orientamento è che i beni e servizi di welfare erogati in veste di premio sono completamente deducibili dal reddito d’impresa e non incontrano più il limite precedentemente fissato della deducibilità limitata al 5×1000 del costo del personale. In tal modo il welfare aziendale trova pieno riconoscimento in qualità di strumento retributivo anche nel nostro sistema giuridico.

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Con la finanziaria per il 2017 il percorso prosegue e addirittura viene rafforzato e ulteriormente incentivato. Il tetto per i premi viene elevato a 3mila euro anno che diventano 4mila quando i lavoratori vengono coinvolti in modo strutturale nell’organizzazione aziendale. Ma soprattutto, misurato il successo dell’iniziativa nel 2016, il Governo ha deciso di estenderne l’applicazione a una platea molto più ampia di lavoratori. È stato infatti elevato il ‘tetto’ di retribuzione sotto la quale la misura è applicabile: dai 50mila euro previsti per il 2016 si passa a 80mila euro.
In questo modo oltre alla stragrande maggioranza di operai e impiegati potranno rientrarvi anche il 75% dei quadri e il 12% dei dirigenti.
Inoltre proseguendo in una precisa strategia di ‘delega’, incentrato sul passaggio dal Welfare State al welfare aziendale è previsto che qualora il datore di lavoro abbia previsto per i propri dipendenti anche la messa a disposizione di strumenti di previdenza integrativa o di assicurazione sanitaria integrativa, questi non concorrano ai limiti ‘premiali’ previsti e sopra citati (3mila ovvero 4mila euro-anno procapite). In tale modo un lavoratore potrà ricevere dal proprio datore di lavoro fino a 4mila euro di premi anche sotto forma di beni e servizi di welfare che saranno completamente deducibili in termini di costo da parte del datore di lavoro, cui potranno essere aggiunti premi a titolo previdenziale e/o assicurativo a loro volta deducibili e non imponibili fino alle rispettive soglie di 5.164 euro e 3.615 euro.

* Consulente del Lavoro, Selezione Sviluppo e Gestione del Capitale Umano di Corno Consulting Group

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