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Smart Working, le regole Inail per infortuni e malattie

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Infortuni e malattie professionali legati allo Smart working sono stati un’incognita per le organizzazioni che hanno promosso il lavoro agile in azienda. A fare chiarezza ci ha pensato l’Inail, a distanza di quasi sei mesi dalla Legge 81. Il 2 novembre 2017, infatti, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha emanato la Circolare 48 contenente le prime indicazioni operative sulla gestione del personale che svolge la propria prestazione al di fuori dei locali aziendali in applicazione delle norme sul lavoro agile disciplinato dagli articoli 18 e seguenti della Legge 81 del 2017.

Il lavoro agile è definito quale “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro (…). La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivante dalla legge e dalla contrattazione collettiva” (articolo 18 della Legge 81 del 2017).

Come l’Inail considera gli smart worker 

La circolare Inail, innanzitutto, considerato che il lavoro agile consiste in una mera modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, con riferimento all’orario e al luogo della prestazione, precisa che a esso si estenda l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Non vengono infatti meno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli articoli 1 e 4, numero 1 del DPR 1124 del 1965 che determinano l’insorgenza dell’obbligo assicurativo.

Quanto alle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’Istituto, richiamato l’articolo 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000 secondo cui “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi”, osserva che si tratta della medesima classificazione tariffaria cui viene ricondotta la prestazione interamente svolta in azienda. Considerando a maggior ragione che gli strumenti tecnologici sono in ogni caso forniti dal datore di lavoro, sia che la prestazione venga svolta all’interno dei locali aziendali sia che venga svolta all’esterno.

Non sussistono problemi interpretativi di sorta per quanto riguarda la retribuzione imponibile utile per il calcolo dei premi assicurativi, considerato il principio di parità economica e normativa stabilito dall’articolo 20, comma 1 della Legge 81 del 2017: “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.lgs 81 del 15 giugno 2015, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”.

L’infortunio in itinere 

Quanto alla tutela assicurativa, la circolare in esame offre utili indicazioni in particolare modo con riferimento all’infortunio in itinere. Posto che l’articolo 23 della Legge 81 del 2017 circoscrive la ricorrenza dell’infortunio sul lavoro all’esistenza di una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa, e, quanto all’infortunio in itinere, prevede che lo stesso sia riconosciuto “quando la scelta del luogo della prestazione (lavorativa ndr) sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalle necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”, l’Inail identifica l’accordo scritto di cui agli articoli 18 e 19 della Legge 81 del 2017, quali strumento privilegiato per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche. In particolare, con riferimento all’infortunio in itinere, l’Inail sembra volere sollecitare le parti a precisare nell’ambito dell’accordo scritto il luogo scelto per la prestazione fuori dai locali aziendali, pena la necessità di specifici accertamenti tesi a verificare se l’infortunio subito abbia una diretta connessione con la prestazione lavorativa o meno.

La Circolare 48 precisa inoltre che l’informativa scritta cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell’articolo 22 della Legge 81 del 2017, si sostanzia in una comunicazione adeguata circa il corretto utilizzo delle attrezzature e apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile, che devono essere conformi al titolo III del D.lgs 81 del 2008, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Incombe inoltre sul datore di lavoro il dovere di tenere manutenute adeguatamente tali apparecchiature.

Infine l’Inail detta le istruzioni operative per la gestione dei rapporti di lavoro in modalità agile.

Quanto all’obbligo di denuncia, la circolare precisa che non sussiste alcun ulteriore obbligo in tal senso laddove il personale con il quale viene sottoscritto un accordo di lavoro agile sia già assicurato per le medesime attività lavorative svolte in ambito aziendale.

Quanto all’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego degli accordi di lavoro agile, la circolare comunica che a partire dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è disponibile un modulo per comunicare la sottoscrizione di tali accordi.


Marco Chiesara

Marco Chiesara è Partner di CREA Avvocati Associati

Commento

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