La cura della persona e dell’ambiente di lavoro come opportunità di crescita per le organizzazioni

Tag: Legge di stabilità

di Paola Salazar – Avvocato

Risulta ormai in dirittura d’arrivo la concreta operatività della tassazione agevolata sui premi di risultato disposta dalla legge di Stabilità 2016 (208/2015, art. 1 commi 181-191). È stato infatti firmato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Economia in data 25 marzo 2016 il decreto al quale la legge ha demandato la individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione per i quali è riconosciuto il beneficio fiscale della tassazione agevolata, ossia la previsione dell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% sulle somme erogate a tale titolo, fino a un importo complessivo non superiore a 2.000 euro, elevabile a 2.500 nelle ipotesi di “coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro” ed entro il limite di reddito individuale da lavoro dipendente non superiore a 50mila euro.
Il decreto che attende ora la registrazione da parte della Corte dei conti, costituisce lo strumento operativo attraverso il quale la contrattazione collettiva – sia di livello aziendale sia di livello territoriale – così come prevista dall’art. 51 del D. lgs. n. 81/2015, quindi stipulata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria, potrà definire i criteri di misurazione del premio di risultato.
Significativa a questo riguardo è proprio la scelta operata dal legislatore di affidare alla contrattazione collettiva decentrata (purché depositata in via telematica presso il Ministero del Lavoro – Direzioni Territoriali del Lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione) un ruolo essenziale per l’individuazione dei parametri in base ai quali verrà misurato in ogni singola realtà aziendale l’incremento della produttività/redditività/efficienza e innovazione e, quindi, il premio erogabile (indipendentemente dal fatto che poi il premio venga materialmente corrisposto, come aveva già chiarito il Ministero del Lavoro con la circolare n. 15/2013 relativa al precedente regime della “detassazione” (228/2012, art. 1 comma 481-482, Dm 22 gennaio 2013 e Interpello n. 21/2013). Scelta che si accompagna alla tradizionale individuazione nel contratto collettivo (preferibilmente di livello aziendale) dello strumento negoziale attraverso il quale è possibile realizzare forme di innovazione nell’organizzazione del lavoro (ovvero di “efficientazione aziendale” per usare le parole del Ministero), pur restando fedeli al ruolo principale – economico – del contratto collettivo.
Una tale finalità la si ritrova sostanzialmente in tutte le disposizioni che affidano al contratto collettivo di livello decentrato un ruolo fondamentale nella definizione degli strumenti di conciliazione vita-lavoro. Questo era il ruolo della contrattazione collettiva individuato dall’art. 9 della L. n. 53/2000 e questo è il nuovo ruolo che è affidato al contratto collettivo aziendale/territoriale anche dall’art. 25 del D. lgs. n. 80/2015 per l’accesso a specifici benefici economici e/o forme di finanziamento, pur entro il limite dei criteri e delle modalità che dovranno essere stabilite anche in questo caso da apposito decreto. Leggi tutto >

Di Paola Salazar

Il divario esistente tra il desiderio di soddisfacimento delle esigenze di vita e di relazione e il rispetto degli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, primo tra tutti il dovere di diligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa – da tempo sotto la lente degli esperti di organizzazione ma anche dei consulenti nei diversi campi dell’ingegneria, dell’architettura e, non ultimo, del diritto del lavoro, tributario, della privacy ecc. –, sta divenendo sempre più spesso occasione anche di confronto in sede legislativa.
Già il Jobs Act (l. n. 183/2014) conteneva un delega diretta a favorire la “conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa” (art. 1, comma 9 lettera d, che ha trovato attuazione nel D.lgs. n. 80/2015), ma anche la possibilità della “cessione tra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto nazionale di lavoro (…)” proprio per venire incontro a specifiche esigenze di conciliazione (art. 1, comma 9 lett. e, che ha trovato attuazione nel D.lgs. n. 151/2015).
Il legislatore interviene ancora, con il progetto di Legge di Stabilità per il 2016 e, in particolare, con il Disegno di legge denominato “Collegato Lavoro” alla medesima legge, per disciplinare in modo più incisivo le forme di flessibilità nei tempi e nei luoghi di lavoro, venendo incontro a una sempre più pressante richiesta di flessibilità organizzativa che parte proprio dai lavoratori. Si prevede di introdurre, così, nell’ordinamento giuridico il “lavoro agile”, riprendendo la denominazione che tale forma di flessibilità organizzativa ha acquisito in questi anni dopo la sperimentazione avviata dal Comune di Milano nel 2014 e allargatasi ad altri Comuni nel 2015 (al link i dati emersi dalla seconda giornata del lavoro agile 2015).  
È presto per fare un commento organico del nuovo progetto di legge, ma è importante segnalarne i punti di maggiore rilevanza pratica. Leggi tutto >

Alla vigilia dell’entrata in vigore della norma (1 luglio 2015) che aumenta a 7 euro la soglia di detassazione per i soli buoni pasto elettronici, da Edenred arrivano i primi dati reali sull’accoglienza delle aziende e dei lavoratori.

 

Dopo 17 anni torna a salire la soglia di detassazione per i buoni pasto, utilizzati oggi da circa 2,3 milioni di lavoratori in circa 150mila esercizi convenzionati, per un totale di oltre 500 milioni di transazioni annue. Dal 1 luglio il valore esentasse dei soli buoni pasto elettronici passerà, quindi, da 5,29 a 7 euro, allineandosi così progressivamente al costo della vita, come accade in altri Paesi europei.
Pochi giorni prima dell’entrata in vigore della legge, Edenred registra già un sensibile aumento delle richieste di buoni pasto digitali.
“Rispetto a un anno fa – spiega Andrea Keller, Amministratore Delegato di Edenred Italia – abbiamo l’85% in più di volumi derivanti da card elettroniche e da soluzioni mobile. Significa che le aziende italiane hanno capito il potenziale insito negli incentivi introdotti a dicembre con la Legge di Stabilità e reputano il buono pasto uno strumento di welfare utile per contribuire al benessere, alla produttività e al potere d’acquisto dei dipendenti.”
La riforma offre alle aziende l’opportunità di investire fino a 500 milioni di euro supplementari sul potere di acquisto dei propri dipendenti. Avere a disposizione 1,71 euro in più al giorno equivale infatti a circa 400 € in più all’anno di reddito netto disponibile per ogni lavoratore beneficiario. Se poi si moltiplica il valore del buono pasto per 220 giorni lavorativi, 2.300 dipendenti potranno accedere a un potere d’acquisto fino a 1.500 euro annui, spendibili nella filiera dei prodotti alimentari di immediato consumo, a sostegno del commercio di prossimità del nostro Paese.
“Nel giro di tre anni – conclude Keller – i buoni pasto digitali, che oggi hanno una quota di mercato del 15-20%, saranno la metà di quelli in circolazione. Questa riforma contribuisce, inoltre, alla digitalizzazione della rete degli esercenti, aprendo nuove opportunità per il pagamento elettronico. La nostra rete di terminali elettronici si estende del 30% all’anno e ha raggiunto circa 35mila POS capaci di accettare anche il pagamento tramite carta di debito, credito o bancomat. Si tratta oggi della rete di accettazione più diffusa del mercato.”
Anche i lavoratori, infine, si dicono consapevoli dei benefici che possono scaturire da questa forma di welfare aziendale: da una recente indagine commissionata da Edenred all’istituto di ricerca Ipsos, infatti, emerge che più del 70% degli italiani è convinto che i buoni pasto sostengano i consumi e aumentino il potere d’acquisto. Leggi tutto >

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