La cura della persona e dell’ambiente di lavoro come opportunità di crescita per le organizzazioni

L’accordo interconfederale rilancia la democrazia industriale

, ,

Quando ci si accinge a discutere di democrazia industriale il primo problema da affrontare è quello di mettere a fuoco con precisione l’oggetto del discorso, dato che questa espressione è stata intesa, nella storia e nella letteratura giuridica – recente e non – in una gamma di accezioni alquanto vasta. Inoltre, le è stato attribuito un valore tale da portare a un’intersecazione con i campi delle scienze politiche e sociali, grazie anche all’influenza esercitata dalle varie tendenze ideologiche.

I coniugi Webb

Sembra così giustificata l’affermazione di qualche commentatore secondo il quale la democrazia industriale e la partecipazione dei lavoratori non sarebbero formule univoche, bensì definizioni tra le più ambigue coniate dal linguaggio ‘politico’, anche se pare comunque possibile quantomeno sostenere che il termine abbia perso il significato limitativo attribuitogli dai Sidney e Beatrice Webb, studiosi inglesi che per primi se ne servirono nel 1897 come titolo di un libro sui rapporti tra imprenditori e sindacati in Gran Bretagna.

I coniugi Webb, infatti, ponendo l’accento sul ruolo del sindacato come associazione dei lavoratori tesa al miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro, intendevano riferirsi alla progressiva estensione della capacità di intervento delle organizzazioni sindacali sulle cosiddette managerial prerogratives, fino a porre in discussione lo stesso principio cardine di autorità imprenditoriale.

Ciò tramite lo sviluppo costante della contrattazione collettiva, basata principalmente sui rapporti di forza esistenti tra due parti comunque in conflitto, in assenza divincoli o di interventi legali (secondo la peculiare teoria britannica dell’abstention of law) tranne limitatissimi casi in funzione di affiancamento, al solo scopo di garantire un minimum di diritti ai lavoratori che ne fossero stati completamente sprovvisti. Vi era quindi l’esaltazione sic et simpliciter della contrattazione collettiva come momento centrale e perno insostituibile di una democrazia industriale che giungeva quasi a identificarsi con lo stesso strumento negoziale.

In verità l’obiettivo era ben più ambizioso, cioè il tentativo di collegare l’intervento sulle working conditions con quello a livello dell’intero sistema economico, onde ottenere un avanzamento complessivo, in fabbrica e nelle società, dell’intera classe lavoratrice, sino al punto di agevolare anche forme di creazione di una struttura pubblica della proprietà alternativa, almeno parzialmente, a quella privata(se ne videro successivamente tracce già nella cosiddetta public corporation degli Anni 30 e in alcuni programmi laburisti del Dopoguerra).

Quello dei coniugi Webb fu comunque il primo tentativo serio e organico di definire la democrazia industriale come obiettivo da perseguire per un adattamento delle relazioni industriali ai mutamenti avvenuti o prevedibili nei rapporti tra le parti sociali, ispirato pure alla considerazione di fondo (sostanzialmente ancora valida) secondo cui in una società democratica l’esistenza di sub-sistemi eventualmente organizzati in modo non democratico può rappresentare un pericoloso fattore di destabilizzazione.

Quanto è difficile definire ‘democrazia industriale’

In realtà, per venire ai giorni nostri, il concetto enucleato da Sidney e Beatrice Webb risulta troppo riduttivo e di fatto è stato superato dalle esperienze realizzate in altri Paesi europei e variamente denominate. Si passa da quella specie di ossimoro denominato da alcuni studiosi come partecipazione ‘conflittuale’, cioè quello che si fonda in ogni caso sull’accettazione di un conflitto permanente tra il potere imprenditoriale e le forze di lavoro organizzate alla partecipazione ‘istituzionale’ (che prevede una sorta di amministrazione collaborativa della vita dell’impresa) a sistemi ancor più organici di co-determinazione o cogestione(tipici, per esempio, dell’esperienza tedesca) o comunque a forme innovative di presenza dei rappresentanti de i lavoratori negli organi direttivi delle società (emblematiche alcune soluzioni ipotizzate nei Paesi scandinavi, ma poi non andate del tutto a buon fine).

Insomma, questa breve analisi storica dimostra di per sé come la materia sia molto complessa già a partire dalla sua esatta ‘definibilità’. Poiché un punto di partenza va comunque trovato, con un’efficace azione di sintesi ci si permetterà di fornire la seguente indicazione terminologica. La democrazia industriale alla fine può essere validamente descritta come un sistema di rapporti in base al quale i lavoratori dispongono, nelle relazioni con i responsabili d’impresa, di meccanismi regolati o regolabili dal diritto che permettono loro (rectius, a loro rappresentanti)di collaborare e/o esercitare un controllo, di influire in modo non estemporaneo, ma continuativo sulle attività decisionali generali dell’impresa o quantomeno su determinati assetti ‘organici’ attinenti le condizioni della prestazione di lavoro dipendente.

Il tutto al fine di ottenere una più equilibrata ripartizione dei poteri esistenti nell’impresa o comunque un loro orientamento verso un esercizio più rispettoso delle esigenze di tutti i partecipanti all’attività produttiva e di coloro che sono indirettamente interessati ai propri risultati pur non facendone parte. L’impresa non verrebbe quindi più considerata solo come unità di base del sistema economico, ossia dell’organizzazione sociale di produzione della ricchezza, ma dovrebbe assumere la configurazione di una tessera da inserire in un mosaico più vasto che abbracci tutta la società civile creando chances sempre crescenti di coinvolgimento da parte del cittadino-lavoratore.

Un concetto che peraltro ha caratterizzato molte delle iniziative adottate in tal senso dall’Unione Europea, che difatti ha incrementato già dagli Anni 70 una intensa attività normativa concernente l’argomento, iniziando dai diritti d’informazione e consultazione sino ad arrivare ai diritti che possono incidere più direttamente sulle governance delle imprese e alla partecipazione finanziaria tramite azionariato dei dipendenti.

Perché tornare a parlare di partecipazione

Questo quadro generale in costante evoluzione rappresenta la necessaria premessa di ricostruzione storica, per poter rispondere alla vera domanda di attualità che ne consegue: ci sono orale condizioni necessarie e sufficienti per uno scatto imperioso in prossimità del traguardo che porti finalmente a raggiungere anche in Italia il fondamentale obiettivo economico sociale denominato ‘partecipazione diffusa’?

La risposta definitiva è ovviamente impossibile da individuare con certezza, ma vari segnali positivi inducono questa volta a un certo ottimismo peri motivi di seguito riepilogati. Innanzitutto, va notato che il tema è in un certo senso tornato ‘di moda’ e come tale può oggettivamente beneficiare di un ‘focus’ più attento e consapevole sotto il profilo sia prettamente politico, sia tecnico. In secondo luogo, proprio l’ampiezza del dibattito dianzi richiamato e la ricchezza di spunti sia ‘ideali’ sia ‘pratici’ che ne hanno caratterizzato la succitata evoluzione permette, per esempio, di lavorare su basi già esistenti e ben analizzate e su filoni di pensiero ‘netti’ e ben distinguibili che rappresentino il necessario humus per qualsivoglia soluzione applicativa sulla materia.

È quindi possibile agire, magari in parallelo, su più canali d’intervento, legislativi e/o contrattuali, giuslavoristici, sociologici, economici, di diritto societario e finanziario, facendo leva su strumenti di vario tipo quali mallevadori di forme di inclusione della classe dei lavoratori quale ‘categoria dello spirito’, accanto agli imprenditori, nella complessa discipline dell’organizzazione d’impresa.

In ogni caso sarebbe molto utile l’incremento del sostegno del Pubblico al libero dispiegarsi dell’iniziativa privata, magari leggendo l’articolo 41comma 2 della Costituzione in modo finalizzato più all’orientamento che al condizionamento della medesima ai fini di utilità sociale. Si tratterebbe infatti di un’azione altamente meritoria e non certo impossibile se solo ci si rammentasse che i padri costituenti legarono, nell’articolo 46, il diritto del lavoratore a collaborare sì, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende, ma sempre ‘in armonia’ con le esigenze della produzione e soprattutto ai fini dell’evoluzione economica e sociale del lavoro, inteso ovviamente (ex articolo 3 strumento comma 2) quale strumento a sua volta di effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (delineando quindi una figura di lavoratore-cittadino a tutti gli effetti).

L’articolo completo è stato pubblicato nel numero di Marzo-Aprile 2018 di Sviluppo&Organizzazione.
Per informazioni sull’acquisto di copie e abbonamenti scrivi a daniela.bobbiese@este.it (tel. 02.91434400)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Cookie Policy | Privacy Policy

© 2019 ESTE Srl - Via Cagliero, 23 - Milano - TEL: 02 91 43 44 00 - FAX: 02 91 43 44 24 - segreteria@este.it - P.I. 00729910158
logo sernicola sviluppo web milano

Trovi interessanti i nostri articoli?

Seguici e resta informato!